La commissione "Imposte dirette e reddito d‘Impresa" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, ha pubblicato sul sito istituzionale, una guida operativa con la quale vengono commentate e illustrate le disposizioni contenute nell’articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. 917/1986 (TUIR), sul tema della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti, ovvero localizzate in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato, nonché dalle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in detti Stati o territori.
La commissione del Consiglio Nazionale, con tale studio, vuole fornire una procedura operativa agli operatori, per delineare la disciplina fiscale relativa alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, per assolvere i connessi obblighi di separata indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi, e per individuare la documentazione utile da esibire in caso di verifica degli organi di controllo. Nella guida, sono presenti le osservazioni della commissione e delle tabelle di sintesi. Inoltre vi sono dei punti aperti che richiederebbero maggiori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nello studio del Consiglio, si inizia con l’individuazione dei soggetti obbligati, ovvero quelli interessati dall’articolo 110 commi 10 e seguenti. Tali soggetti, sono le imprese residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, mentre sono esclusi i soggetti che non esercitano attività d’impresa. A tal proposito viene anche data una definizione di residenza fiscale, in particolare per le persone fisiche il concetto di residenza va inteso sulla base dell’articolo 2 del TUIR, ovvero sono residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta, sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente o che per il medesimo periodo hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi dell’articolo 43 del codice civile. Per le persone giuridiche, si considerano residenti, le società e gli Enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
Il documento, individua anche le imprese e i professionisti residenti o localizzati nei Paesi black-list, individuando i fornitori interessati e quelli esclusi. Vengono individuati anche i professionisti black-list, ovvero non solo quelli che appartengono alle professioni regolamentate, ma chiunque agisce nell’esercizio di arti e professioni. Tali soggetti vanno individuati con riferimento all’articolo 53 del TUIR, esclusi quelli ricompresi dal comma 2 del medesimo articolo.
Sull’individuazione del fornitore, possono sorgere dubbi se rientra o meno nell’ambito di applicazione della norma una società avente sede operativa, secondo l’indicazione risultante dalla fattura pervenuta, in uno Stato o in un territorio non presente nella lista di cui al D.M. 23 gennaio 2002, ma costituita in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, con la merce acquistata proveniente da uno Stato non “paradiso fiscale”.
Altri dubbi potrebbero sorgere, nel caso di prestazioni di servizi poste in essere da un fornitore, avente sede legale in uno Stato black-list, con stabile organizzazione non black-list, ma con fatturazione effettuata da un soggetto black-list. Il Consiglio, ritiene che l’individuazione del soggetto fornitore vada effettuata, in prima istanza, nell’emittente la fattura, e che nell’esaminare la posizione del fornitore occorre, tenere in considerazione che l’interesse principale dell’Amministrazione Finanziaria è diretto a controllare le operazioni passive effettuate con fornitori residenti o localizzati in Paesi black-list.
Una parte della guida, viene dedicata all’individuazione dei Paesi black-list, in particolare il DM 23 gennaio 2002, individua gli Stati ed i territori considerati paradisi fiscali “assoluti”, gli Stati ed i territori considerati paradisi fiscali, fatte alcune eccezioni, e gli Stati ed i territori per i quali la qualifica di paradiso fiscale opera per specifici soggetti e/o attività.
Le imprese residenti in Italia possono dedurre le spese e gli altri componenti negativi con la condizione che venga dimostrata la credibilità commerciale e l’effettiva operatività del fornitore estero localizzato nel territorio a fiscalità privilegiata o, in alternativa, la convenienza economica delle operazioni poste in essere.
La norma prevede la possibilità di utilizzare due esimenti, alternative tra loro, con riferimento alla prima esimente il fornitore estero deve svolgere prevalentemente un’attività commerciale effettiva e le operazioni poste in essere hanno avuto concreta esecuzione.
Con riferimento invece ad una seconda esimente, le operazioni intercorse con il fornitore estero, rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Esse possono essere dimostrate dal contribuente in sede di controllo, entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione dell’apposito avviso, e in via preventiva, per il tramite della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente, mediante presentazione di apposita istanza di interpello ai sensi degli articoli 21 della L. 413/1991.
La documentazione necessaria per dimostrare l’effettiva attività commerciale, può essere individuata dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 16 marzo 2004 e n. 127/E del 6 giugno 2003, e dalla Circolare 51/E del 6 ottobre 2010.
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