Con la risoluzione n. 42/E di venerdì scorso, l’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in riferimento alle operazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto non regolarmente iscritto all’archivio Vies.
La risoluzione in oggetto nasce da un’istanza d’interpello avanzata da una ditta italiana che nel 2010 aveva acquistato da una tedesca dei pannelli fotovoltaici, perfezionando l’operazione nel mese di aprile 2011, senza però essere iscritta al Vies.
Ricordando che il Vies è l’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie, le Entrate ricordano come la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di dette operazioni deve essere connessa ad una manifestazione di volontà da concretizzarsi con l’iscrizione proprio al Vies. Se per i soggetti titolari di partita IVA, l’istanza di iscrizione all’archivio suddetto deve essere presentata a un Ufficio delle Entrate, per coloro che non sono titolari di numero di partita IVA, occorre compilare l’apposito Quadro I del mod. AA7 e AA9. Trascorsi 30 giorni, senza che l’Agenzia delle Entrate produce provvedimento di diniego, la posizione del soggetto richiedente è iscritta nell’archivio Vies.
Nella risoluzione n. 42/E del 27 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate precisa che senza iscrizione al Vies, l’acquisto effettuato da una società italiana presso un’azienda con sede in un altro Stato Ue, non si considera una transazione intracomunitaria esente da IVA. Conseguentemente l’operazione è rilevante ai fini IVA nel Paese del fornitore e non si può applicare il regime del reverse charge.
Inoltre, nello stesso documento di prassi, si precisa che il soggetto passivo nel periodo temporale che intercorre tra la dichiarazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e l’autorizzazione (o il diniego) da parte dell’Agenzia delle Entrate, non possa ritenersi legittimato a compiere le predette operazioni intracomunitarie.
Ciò anche grazie a quanto previsto dalla circolare n. 39/E del 2011 della stessa Amministrazione finanziaria per cui l’inclusione nell’archivio VIES è la condizione che legittima un soggetto passivo a effettuare operazioni intracomunitarie. Di conseguenza, eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell’archivio VIES (o escluso a seguito di diniego o revoca) devono ritenersi assoggettate a imposizione IVA in Italia.
Da ultimo, l’Agenzia precisa che le sanzioni derivanti dall’effettuazione di operazioni intracomunitarie da soggetti che non sono regolarmente iscritti al VIES, non sono applicabili, a condizione che tali operazioni siano state commesse prima dell’emanazione della circolare n. 39/E del 1° agosto 2011.
Vale in tal caso infatti il principio di buona fede del contribuente, con la conseguenza che le operazioni intracomunitarie commesse senza iscrizione al Vies in data antecedente al 1° agosto 2011, quando cioè è stata pubblicata la circolare n. 39/E, non comporta l’applicazione delle sanzioni previste per la realizzazione di operazioni intracomunitarie senza averne ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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