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Pensioni: reversibilità o indiretta

Con la prima Manovra estiva (D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111/2011) all’art. 18, c. 5 è stata disposta una riduzione dell’aliquota percentuale della pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell’assicurato o pensionato deceduto iscritto nell’ambito del regime generale dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata ex art. 2, c. 26, della L. n. 335 del 1995. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione dell’aliquota percentuale è applicabile:
  • nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto a un’età del medesimo superiore a 70 anni;
  • qualora la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni
  • e quando il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.
Lo rende noto l’INPS con la circolare n. 84 del 14 giugno 2012. La riduzione opera esclusivamente per i decessi intervenuti a decorrere dal 1° dicembre 2011. Inoltre, una volta verificati i suddetti presupposti al coniuge superstite spetta il 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato. Nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto per un periodo inferiore a 10 anni, la quota del 60% spettante al coniuge superstite, rispetto alla disciplina generale, dovrà essere ridotta del 10% in ragione di ogni anno mancante a 10 anni. Possono ottenere la pensione di reversibilità e/o indiretta: il coniuge, il coniuge separato legalmente o divorziato, titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della Legge 898/1979, superstiti, di assicurato o pensionato deceduto a decorrere dal dicembre 2011. Essa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, tant’è che il diritto a pensione per il coniuge superstite è automatico. Se si verificano determinati eventi è possibile che il diritto alla pensione ai superstiti si interrompa, ossia quando il coniuge superstite e/o divorziato contrae un nuovo matrimonio. Resta ferma, però, il diritto a un assegno per una volta pari a due annualità della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso in cui, oltre al coniuge, vi siano anche figli minori, studenti o inabili nel nucleo familiare la pensione ai superstiti non deve essere ridotta. Per i figli studenti e per i figli inabili è necessario, però, che alla data del decesso del de cuius fossero a suo carico.

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