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Periodi di collaborazione coordinata e continuativa

L’art. 51, comma 2, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha previsto la possibilità di riscattare i periodi di attività svolta come collaboratori coordinati e continuativi precedenti all’istituzione dell’obbligo contributivo previsto dall’art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Circ. 117 del 21.6.2002). Il Decreto interministeriale del 2 ottobre 2001 ha disciplinato la normativa ed ha consentito di dare attuazione a quanto previsto dalla norma di legge. Il riscatto può essere concesso, a domanda, al lavoratore ovvero ai suoi superstiti. L’assicurato per poter ottenere il riscatto dei periodi di collaborazione coordinata e continuativa deve essere iscritto alla gestione separata e, pertanto, per poter ottenere l’accoglimento della domanda deve essere stato accreditato almeno un contributo mensile nella predetta gestione. La domanza deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente, utilizzando il modulo appositamente predisposto. I periodi lavorati devono essere comprovati attraverso documenti di data certa dai quali si possa rilevare l’effettiva esistenza del rapporto di collaborazione, la sua durata e i compensi percepiti (dichiarazioni, attestazioni, tutti i documenti redatti all’epoca dello svolgimento della prestazione, contratto, dichiarazione dei redditi, ricevuta degli emolumenti erogati, ecc.). Le dichiarazioni rese ora per allora sono ritenute idonee a documentare la domanda di riscatto solo se rilasciate da pubbliche amministrazioni e firmate dai funzionari responsabili, in quanto basate su atti d’ufficio. I periodi lavorati devono essere comprovati attraverso documenti di data certa dai quali si possa rilevare l’effettiva esistenza del rapporto di collaborazione, la sua durata e i compensi percepiti (dichiarazioni, attestazioni, tutti i documenti redatti all’epoca dello svolgimento della prestazione, contratto, dichiarazione dei redditi, ricevuta degli emolumenti erogati, ecc.). Le dichiarazioni rese ora per allora sono ritenute idonee a documentare la domanda di riscatto solo se rilasciate da pubbliche amministrazioni e firmate dai funzionari responsabili, in quanto basate su atti d’ufficio. Possono essere riscattati, fino ad un massimo di ciqnue anni, esclusivamente i periodi di attività svolta prima del 1.4.1996 per collaborazione coordinata e continuativa, a condizione che non risulti già versata altra contribuzione per iscrizione ad altra forma di assicurazione previdenziale. Se dalla documentazione allegata alla domanda risulta comprovato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ma non la sua durata, è consentito il riscatto dell’intero anno interessato (o del minor periodo richiesto) a condizione che:
  • il periodo risulti privo di copertura assicurativa accreditata a qualsiasi titolo;
  • i compensi percepiti dal richiedente siano di importo almeno pari all’ammontare del reddito minimo stabilito per il medesimo anno nella gestione speciale commercianti.
Se dalla documentazione allegata alla domanda non vi sono elementi comprovanti la durata del periodo ed è carente la documentazione comprovante i compensi percepiti, è consentito il riscatto per un periodo proporzionalmente ridotto, corrispondente alla proporzione tra il reddito del richiedente e l’ammontare del reddito minimo stabilito per il medesimo anno nella gestione speciale commercianti (Circ. 117 del 21.6.2002). L'onere di riscatto è quantificato prendendo a base l’aliquota pensionistica di finanziamento della Gestione Separata, vigente alla data della domanda di riscatto:
  • 10% nei casi in cui l’interessato sia assicurato presso altra forma di previdenza o sia titolare di pensione alla data della domanda di riscatto;
  • la maggiore aliquota contributiva, negli altri casi.
L’onere di riscatto deve essere calcolato con riferimento al compenso percepito nei periodi oggetto di riscatto ovvero, con riferimento al reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione commercianti (nei casi in cui la documentazione non sia idonea a dimostrare l’ammontare dei compensi), rivalutato applicando la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati, a partire dall’anno successivo a quello della sua percezione. L’importo complessivo dei compensi da riscattare per ciascun anno non può comunque eccedere il massimale contributivo previsto per gli iscritti alla gestione commercianti. Il pagamento deve essere effettuato con bollettino di c/c postale, predisposto dalla sede Inps e allegato al provvedimento di accoglimento:
  • in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso;
  • in un massimo di 60 rate (su richiesta dell’interessato) di uguale importo e comunque non inferiori ad Euro 26, con maggiorazione degli interessi legali al tasso vigente alla data di presentazione della domanda (Circ. 117 del 21.6.2002)
Il mancato pagamento entro il termine o l’interruzione dei pagamenti rateali determina la decadenza dalla facoltà di riscatto. Pertanto:
  • la mancata effettuazione di versamenti determina l’archiviazione della pratica;
  • il ritardato pagamento in unica soluzione o della prima rate può essere considerato come nuova domanda con conseguente rideterminazione dell’onere dovuto;
  • l’interruzione dei pagamenti rateali determina l’accredito nella Gestione Separata di un periodo di contribuzione proporzionale all’onere versato al momento della sospensione, a partire dall’inizio del periodo di riscatto
L’interessato può richiedere una rateizzazione inferiore rispetto a quella concessa dalla sede prima che sia trascorso il temine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata (60 giorni). Il pagamento rateale non può essere concesso se la domanda di riscatto è contestuale alla domanda di pensione né può proseguire oltre la decorrenza della pensione e deve pertanto essere completato con il versamento in unica soluzione dell’onere di riscatto ancora dovuto. Se l’assicurato perfeziona il diritto a pensione e presenta la relativa domanda durante il pagamento rateale dell’onere di riscatto, deve interrompere i versamenti e deve richiedere l’emissione di un bollettino di c/c postale per poter effettuare il versamento dell’importo residuo in unica soluzione, alla sede Inps che ha emesso il provvedimento di accoglimento. Il versamento dell’onere residuo dovrà essere effettuato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione del nuovo provvedimento, in caso contrario il periodo di riscatto verrà ridotto in proporzione ai versamenti effettuati. I periodi riscattati sono utili:
  • per il conseguimento del diritto e per il calcolo contributivo della pensione nella Gestione Separata;
  • per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria prevista a favore dei lavoratori parasubordinati

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