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Pignoramento dello stipendio

Euro manette
Novità importanti quelle introdotte in sede di conversione del Decreto Legge 16/2012 (c.d. “Decreto semplificazioni fiscali”) riguardanti semplificazioni e evasione. In materia di pignoramento dello stipendio e pensioni, la novità riguarda l'introduzione di nuovi limiti alla pignorabilità inferiori a quelli fissati dal codice civile, per debiti erariali minori o uguali a 5.000 €. Il Pignoramento è disciplinato dagli artt. 491 e successivi del Codice di Procedura Civile e consiste nell'ingiunzione al debitore di desistere da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, i beni che sono oggetto dell'espropriazione e i frutti di esso. Tale ingiunzione viene fatta da un Ufficiale Giudiziario, il quale redige un verbale cui risulta la descrizione dei beni oggetto del pignoramento, il loro stato di conservazione, una stima approssimativa del presunto valore di realizzo, determinata dall'intervento di un esperto stimatore scelto dall'Ufficiale Giudiziario, laddove richiesto o necessario. Effetto principale del pignoramento, è l'inopponibilità nei confronti del creditore proponente, nonché di tutti i creditori che intervengono nell'esecuzione di qualunque atto di disposizione sul bene pignorato. Se il pignoramento riguarda lo stipendio si fa presente che questo è possibile in caso di debiti nei confronti dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle imprese, delle aziende o di altri enti, soprattutto di natura contributiva o legati a rapporti d'impiego. Il pignoramento dello stipendio, dei salari e delle pensioni relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni era regolato dagli artt. da 1 a 4 del D.P.R. Del 5 gennaio 1950 n.180. Con la Finanziaria del 2005 (Legge 311/04), il pignoramento degli stipendi privati e di quelli pubblici è stato equiparato. Per i debiti riguardanti alimenti dovuti per legge, è prevista la pignorabilità nella misura di un terzo (1/3) al netto delle ritenute. Per i debiti tributari verso Stato, Comune, Province dall'impiegato o salariato, la pignorabilità era possibile entro un quinto (1/5) al netto delle ritenute. Il Decreto n. 16/2012 (c.d. “Decreto semplificazioni fiscali”) ha aggiornato la quota delle pignorabilità dello stipendio per debiti erariali prevedendo le seguenti nuove quote: le somme fino a 2.500 euro potranno essere escusse in misura pari a un decimo, mentre le somme da 2.501 a 5.000 euro potranno essere escusse in misura pari a un settimo. Resta ferma la pignorabilità in base alle regole ordinarie (cessione del quinto) per somme eccedenti i 5.000 euro.

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