Il decreto legge sulla semplificazioni fiscale, il dl n. 16/12 convertito in legge n. 44/2012 ha previsto nuovi limiti in tema di pignoramento presso terzi, in particolare per il pignoramento dello stipendio e pignoramento pensione.
Pignoramento stipendioLa disposizione di riferimento nel decreto legge n. 16/2012 convertito in legge n. 44/2012 è l’art. 3, comma 5, in vigore dal 29 aprile 2012, ha aggiunto, nel D.p.r. n. 602/1973, in materia di pignoramento presso terzi disposti dall’agente della riscossione, come Equitalia, quindi in tema di pignoramenti Equitalia, l’art. 72-ter, recante il titolo “Limiti di pignorabilità” che recita testualmente: “Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione: a) in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro; b) in misura pari ad un settimo per importi da 2.500 a 5000 euro”. Si conclude la norma in oggetto sul pignoramento stipendio, affermando che “Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro”.
Per essere più chiari, con il decreto sulle semplificazioni fiscali, divenuto legge ed operativo dal 29 aprile 2012, vengono fissati nuovi limiti in tema di pignoramento presso terzi, e in particolare sul pignoramento dello stipendio e sul pignoramento pensione da parte dell’agente della riscossione, come Equitalia. La novità in tema di pignoramento presso terzi, prevede infatti dei nuovi limiti di pignorabilità che sono diversi a seconda degli importi degli stipendi, salari o altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro, comprese le indennità dovute a seguito di licenziamento su cui si procede al recupero crediti.
Questi nuovi massimi di pignorabilità dello stipendio e della pensione sono:
- 1/10 per stipendi/pensioni/salari/altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro fino a 2.500,00 €;
- 1/7 per stipendi/pensioni/salari/altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro netti da 2.500,00 € a 5.000,00 €;
Il lavoratore esecutato, con compensi entro le soglie di cui sopra, si vedrà trattenere dal proprio datore di lavoro, le somme derivanti da atto di pignoramento dell’Agente della riscossione. E’ bene ricordare che questi nuovi limiti al pignoramento presso terzi valgono anche per quelli già in corso.
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