La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 49/E dell’11-7-2013 ha chiarito che non deve essere assoggettato alla ritenuta alla fonte l’indennizzo erogato dal committente per i costi strettamente necessari sostenuti per l’esecuzione di una prestazione di lavoro autonomo occasionale.
Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione (articolo 54, comma 1, Tuir), mentre il reddito di lavoro autonomo occasionale è invece, costituito dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (vitto, alloggio, viaggio ecc.).
Quindi, nel calcolo dell’imponibile del professionista non abituale, è determinante effettuare il collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo.
In ogni caso, rimane la rilevanza dei costi per il committente, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il percipiente non dovrà riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi.
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