Il proprietario di un immobile può avviare il procedimento di sfratto a queste condizioni:
- per morosità dell'inquilino, nel caso di mancato pagamento del canone di affitto;
- per necessità, quando il conduttore intende riutilizzare l'alloggio per motivi di bisogno previsti dalla legge;
- per finita locazione;
- per inadempimenti gravi da parte dell’affittuario.
Per intraprendere la procedura, il locatore deve trasmettere all'inquilino la disdetta del contratto di locazione. Se questo rientra nella vecchia disciplina dell'equo canone, la disdetta deve essere comunicata, con raccomandata A/R, almeno sei mesi prima della scadenza; se si tratta di un contratto con patti in deroga, il termine è di almeno un anno prima della prima scadenza e di almeno sei mesi per le successive.
Nei casi di affitti fondati sulla normativa vigente valgono i sei mesi per i contratti liberi e regolati, mentre la disdetta è automatica per i contratti regolati solo dal Codice civile, tipo l'uso turistico, senza bisogno di comunicazione preventiva.
Se il giudice ha concesso un provvedimento di proroga allo sfratto, questo è impugnabile dal proprietario con opposizione ed è regolata dall’articolo 618 Codice di procedura Civile.
Nel caso di sfratto per morosità dell’inquilino, il conduttore può scrivere una lettera raccomandata A/R in cui si sollecita il pagamento degli affitti arretrati entro una data precisa e rivolgersi ad un avvocato per l’avvio della pratica legale.
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