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Regolarizzare il mancato versamento di imposte e ritenute

L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento (ravvedimento operoso):
  • dell’imposta dovuta
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
  • della sanzione in misura ridotta.
Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari:
  • al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve)
  • al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo) .
Inoltre, per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, l’art. 23, comma 31, del decreto legge n. 98/2011, ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta. In particolare, la sanzione si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell’imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza. Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).

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