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report sul personale: uomo e donna

Lavoro femminile
I datori di lavoro (imprese e non imprese), pubblici e privati, che occupano più di 100 dipendenti, così come disciplinato dalla L. n. 125/1991, entro il 30 aprile dovranno redigere il rapporto biennale 2010/2011 per la realizzazione della parità fra uomo e donna nel lavoro. Lo scopo principale del rapporto è quello di eliminare la disparità di cui oggi le donne sono vittime, favorendone l’inserimento nel mondo del lavoro. E non solo. Tale report dovrebbe, difatti, aiutare a creare un maggior equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi, mediante una diversa organizzazione del lavoro. L’adempimento interessa tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che hanno alle proprie dipendenze più di 100 lavoratori. Ai fini della redazione del rapporto bisogna tener conto della forza lavoro presente in azienda alla fine di ciascun anno, vale a dire il 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2011. Esso va redatto anche se si supera la soglia per un solo anno. In caso di fusione con un’altra azienda, il rapporto va redatto esclusivamente dal nuovo complesso societario che ne deriva, pertanto l’azienda assorbita non è tenuta all’adempimento in questione. Anche in caso di fallimento dell’azienda il report non va redatto, purché essa cessi di esistere entro il 31 dicembre del secondo anno del biennio di riferimento. Al contrario, non sono tenuti alla redazione del rapporto: gli enti pubblici non economici; gli enti locali; le istituzioni scolastiche; le associazioni. Tuttavia, quest’ultimi possono comunque disporre spontaneamente il rapporto. Per il raggiungimento della soglia dei 100 dipendenti vengono considerati tutti i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato al 31 dicembre del secondo anno del biennio di riferimento. A tal fine vengono conteggiati anche coloro che sono in cassa integrazione, in mobilità e le lavoratrici in maternità. Al contrario, non vengono conteggiati i lavoratori subordinati a domicilio, mentre il numero dei lavoratori a part-time va calcolato in base al numero di persone che sono dipendenti a tempo parziale e non in base alle unità di lavoro. Così come stabilito dall’art. 9, c. 2 della normativa in commento, il rapporto va trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) o quelle unitarie (Rsu) se esistente e al consigliere regionale di parità. Qualora i soggetti interessati non provvedano in tempo alla compilazione del rapporto, l’Ispettorato regionale, previa segnalazione del Consigliere di parità o delle rappresentanze sindacali, deve invitare le aziende stesse a provvedere entro 60gg all’adempimento in questione. Scaduto tale termine si applicherà la sanzione amministrativa che va da € 515 a € 2.580 o, peggio ancora,potrà anche essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

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Provenienza della fotografia shutterstock

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