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Responsabilità penale dell´amministratore

Condominio
L’amministratore del condominio è tenuto a eliminare dalle parti comuni tutti i pericoli per i condomini. In caso contrario risponde penalmente per gli eventuali incidenti. E’ quanto emerge dalla sentenza 6 settembre 2012 numero 34147 della Suprema Corte di Cassazione. La Quarta Sezione Penale ha confermato la condanna per lesioni colpose inflitta dai giudici di merito all’amministratore di un condominio di Firenze, che aveva omesso, per imprudenza, imperizia e negligenza, di eseguire i lavori di ripristino dell’avvallamento esistente nei pressi di un tombino posto sul marciapiede condominiale, causando così la caduta del titolare della farmacia sita al pianterreno dello stabile, un uomo di settantacinque anni che si è quindi rotto il femore. A sostegno della decisione i giudici hanno, tra l’altro, evidenziato come l'amministratore del condominio rivesta una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l'obbligo ex art. 40 cpv. cod. pen. di attivarsi al fine di rimuovere la situazione di pericolo per l'incolumità del terzi. Perciò nel caso di specie, l’imputato avrebbe dovuto rimuovere gli avvallamenti/sconnessioni della pavimentazione in prossimità del tombino predisposto ai fini dell'esercizio di fatto della servitù di scolo delle acque meteoriche a vantaggio del condominio, ciò costituendo una vera e propria insidia o trabocchetto, fonte di pericolo per i passanti ed inevitabile con l'impiego della normale diligenza. Non solo. L'obbligo di attivarsi onde eliminare la riferita situazione di pericolo non doveva ritenersi subordinato, come erroneamente sostenuto dall’amministratore, “alla preventiva deliberazione dell'assemblea condominiale ovvero ad apposita segnalazione di pericolo tale da indurre un intervento di urgenza. Il disposto dell'art. 1130 cod. civ. viene invero interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che sull'amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell'edificio, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nel caso di atti cautelativi ed urgenti. Dalla lettera dell'art. 1135, ultimo comma cod. civ. si evince peraltro a contrario che l'amministratore ha facoltà di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, in caso rivestano carattere di urgenza, dovendo in seguito informare l'assemblea. E' indubitabile che l'eliminazione di un'insidia o trabocchetto derivante dall'omesso livellamento della pavimentazione in corrispondenza di un tombino deputato all'esercizio di una servitù di scolo a vantaggio - ovviamente - dell'edificio condominiale rappresenti intervento sia conservativo del diritto sia manutentivo di ordine urgente anche a tutela della incolumità dei passanti e quindi determinante dell'obbligo di agire ex art. 40 comma 2° cod. pen.”.

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Provenienza della fotografia shutterstock autore Goncharovaia

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