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Rinviare l´approvazione del bilancio

Le società non quotate hanno, ai sensi di quanto prevede l’art. 2364 del c.c., la possibilità di rinviare l’approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (termine più lungo rispetto all’ordinario di 120 gg.). Il Consiglio di Amministrazione o l’amministratore unico è l’organo adibito a verificare la presenza dei presupposti per fruire del maggior termine. Lo statuto può prevedere un maggior termine di approvazione del bilancio, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. I motivi della proroga devono essere accertati dagli amministratori e dagli stessi segnalati nella relazione sulla gestione oppure, nel caso di redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata, nella nota integrativa. A tale proposito, il Tribunale di Isernia, con la sentenza del 19 aprile 2006, n. 247, ha precisato che le particolari esigenze cui la legge fa riferimento non devono essere indicate esclusivamente nella relazione sulla gestione, dovendo invece risultare “facilmente riscontrabili dall’esame del bilancio da approvare”. In particolare, è ritenuto “utile commentare nella nota integrativa, ove possibile, le poste che hanno avuto una stretta relazione con la proroga dei termini”, anche nel caso della società che redige un bilancio d’esercizio in forma ordinaria.

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