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Rinvio consegna modello 730/2012.

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Un Dpcm firmato ieri dal presidente del Consiglio, Mario Monti, rinvia dal 30 aprile al 16 maggio la data di scadenza per la presentazione del 730 al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) e dal 31 maggio al 20 giugno quella riservata ai contribuenti (dipendenti e pensionati) che lo consegnano a un Centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato. Lo spostamento delle date per la consegna del 730 ha anche effetti sugli altri termini che riguardano i sostituti d'imposta, il Caf e i professionisti abilitati. In particolare, slitta dal 31 maggio al 15 giugno la data entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, mentre per i Caf o i professionisti il termine del 15 giugno 2012 viene rinviato al 2 luglio. Per comunicare, invece, il risultato finale delle dichiarazioni ed effettuare la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate, i Caf e i professionisti abilitati avranno tempo fino al 12 luglio. Uno dei motivi che ha determinato il rinvio dei termini per la consegna del 730 è l'imposta municipale sugli immobili, l'Imu, che ha sostituito dal 2012 la vecchia Ici. Alla nuova imposta è dedicato l'ultimo quadro del modello 730/2012, prima della firma della dichiarazione. I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, compilando il quadro "I" del 730/2012, possono usare l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare, con il modello F24, il versamento dell'Imu dovuta per il 2012. In questo caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà l'eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l'ammontare richiesto per l'effettuazione del versamento Imu. Danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a 12 euro, se derivano dalla richiesta di usare parte del credito per il pagamento del debito Imu e se risultano nel prospetto di liquidazione modello 730-3, nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia fornito assistenza diretta o nel risultato contabile modello 730-4 quando l'assistenza sia stata prestata da un Caf o da un professionista abilitato. Se il contribuente barra la casella 1 del quadro "I", ovvero se l'importo indicato nella casella 2 è uguale al credito che risulta dalla dichiarazione, il sostituto non effettuerà alcun rimborso. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, per il pagamento del proprio debito ai fini Imu ciascuno dei coniugi può usare, in tutto o in parte, il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione. Inoltre nel quadro "B" del 730/2012 devono essere dichiarate le locazioni di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze) assoggettate alla cedolare secca, la quale prevede il pagamento dell'imposta sostitutiva fissa del 21% (19% per i contratti concordati) al posto dell'Irpef progressiva in base agli scaglioni di reddito. Inoltre, nelle colonne 6 e 7 del rigo F1 del 730 deve essere indicato l'importo dei versamenti eseguiti autonomamente con modello F24 a titolo di acconto della cedolare secca 2011 (codici tributo 1840 e 1841).

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