- i periodi di iscrizione fuori corso;
- i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
- i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
- i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’art.3, comma 6, D.P.R. n.212/2005). (Msg.15662 del 14/06/2010)
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