Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Riscatto del corso legale di laurea

E’ ammesso il riscatto del corso legale di laurea a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio. Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:
  • i periodi di iscrizione fuori corso;
  • i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Si possono riscattare:
  • i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
  • i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
  • i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale possono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici - secondo le vigenti disposizioni in materia - i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
  • diploma accademico di primo livello;
  • diploma accademico di secondo livello;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’art.3, comma 6, D.P.R. n.212/2005). (Msg.15662 del 14/06/2010)
Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi. A partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data. Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere.

Hai trovato interessante l’articolo “Riscatto del corso legale di laurea”?

Nelle diverse sezioni del portale, puoi trovare news ed approfondimenti per comprendere meglio il contesto in cui viviamo.

Fisco e finanza, economia, lavoro ed attualità: come nel caso della categoria Notizie Lavoro seleziona quella di tuo interesse e non perdere gli articoli che abbiamo selezionato per te, scoprili subito.
Buona lettura!

Provenienza della fotografia freepik

Le fotografie appartengono ai rispettivi proprietari. La rete di clo: il portale delle aziende italiane non rivendica alcuna paternità e proprietà ad esclusione di dove esplicitata.
Vi invitiamo a contattarci per richiederne la rimozione qualora autori..