La Circolare n. 2/2012 dell’Agenzia del Territorio ha fornito chiarimenti anche sull’ eventualità di esito negativo del controllo sulle domande e sulle autocertificazioni che sono presentate dai proprietari di immobili interessati alla ruralità degli stessi. In particolare, in caso di esito negativo, l’Agenzia del Territorio deve notificare al proprietario un provvedimento motivato con il quale disconosce il requisito di ruralità. In conseguenza del mancato riconoscimento della ruralità, sugli atti catastali dovranno risultare le annotazioni negative, che impediranno ai contribuenti di beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Il Decreto del 26 luglio 2012, all’articolo 4, fissa le regole che impongono all’Agenzia del Territorio di provvedere alle necessarie verifiche della ruralità. L’Agenzia deve provvedere alla verifica anche a campione delle autocertificazioni di ruralità che sono allegate alle domande presentate, deve inoltre provvedere alla verifica del classamento e dei requisiti di ruralità di cui al Decreto ministeriale n. 701 del 1994.
L’eventuale esito negativo della verifica, viene accertato con provvedimento motivato del Direttore dell’ufficio e registrato negli atti catastali attraverso la seguente annotazione: “Mancato riconoscimento della ruralità dichiarata con domanda/richiesta prot. n. del.”. Il provvedimento di diniego della ruralità, deve essere notificato ai soggetti interessati ed è impugnabile (ad esempio se si ritiene che non è sufficientemente motivato) presso la Commissione tributaria provinciale (entro 60 giorni dalla notifica del diniego) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
In caso di esito positivo della verifica di ruralità rimane l’annotazione: “Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda/richiesta prot. n. del.”.
Per i controlli relativi ai requisiti di ruralità, l’Agenzia del Territorio può chiedere informazioni alle amministrazioni competenti, e accedere ai dati contenuti negli albi, elenchi o registri pubblici. Viene ribadita l’importanza della collaborazione delle amministrazioni locali che possono controllare domande di variazione e richieste dei contribuenti attraverso il “Portale dei Comuni”.
Un immobile, per essere considerato rurale, devono ricorrere le condizioni stabilite dall'articolo 9 del decreto legge 557/1993, coesistendo quindi i requisiti soggettivi e oggettivi. Sono considerati rurali gli immobili strumentali alle attività agricole. Per i fabbricati destinati ad abitazione devono sussistere determinate condizioni ovvero essere utilizzati come abitazione dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che possiede altro titolo e conduce il terreno a cui l'immobile è asservito, dai familiari conviventi, coadiuvanti, e dai titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
Sono rurali anche le costruzioni strumentali alle attività agricole destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi ecc.
A partire da quest'anno, gli immobili adibiti ad abitazione di tipo rurale, prima esenti Ici, sono soggetti al pagamento dell'Imu con applicazione dell'aliquota ordinaria, a meno che non siano destinati a prima casa. Per quelli strumentali è prevista l’ applicazione dell'aliquota del 2 per mille che i Comuni possono ridurre all'1 per mille. L'eccezione è rappresentata dai fabbricati strumentali ubicati in “Comuni montani” o parzialmente montani.
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