- Cambi: la possibilita' di cambiare il capo dopo che lo si e' acquistato e' generalmente lasciata alla discrezionalita' del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n.24/2002). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso cio' risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore e' pero' tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
- Prova dei capi: non c'e' obbligo. E' rimesso alla discrezionalita' del negoziante.
- Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione.
- Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
- Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
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