La Commissioni Tributaria dell'Abruzzo ha rigettato tutti gli appelli proposti dall'agenzia delle entrate nei confronti di un'attività di commercio di abbigliamento relativamente ai riscontri dei pagamenti avvenuti con sistema pos, con le ricevute e gli scontrini.
Gli importi rilevati dagli scontrini fiscali e gli incassi registrati dai sistemi pos (ricevute bancomat/carta di credito) non devono essere necessariamente contestuali: la mancata emissione degli scontrini, con irrogazione dell’eventuale sanzione, deve essere simultaneo quando il cliente esce dai locali commerciali. Deve essere ammessa la possibilità di differenziare il momento della vendita con quello della riscossione per lasciare al commerciante la facoltà di concedere ai propri clienti una dilazione di pagamento, che è una tipica forma di credito al consumo, senza per questo essere sanzionato.
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