Sono in vigore dal 26 gennaio 2012 le specifiche e le nuove direttive sulla formazione minima obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro definite nell’accordo Stato Regioni siglato lo scorso dicembre 2011 e che interessa Lavoratori – compresi dirigenti e preposti (personale con compiti direttivi) – oltre che i datori di lavoro (RSPP), per una corretta applicazione del decreto legislativo 81/2008.
Il percorso formativo si articola in 2 moduli, articolati in base al rispetto di quanto prevedono le lettere a e b del comma 1 e il comma 3 del d.lgs 81/08 (che molto in sintesi esplicitano che la formazione deve essere adeguata ai vari profili di rischio).
Il 1° modulo riguarda la formazione generale, che ha una durata minima di quattro ore per tutti i settori e riguarda i "concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro".
Il 2° modulo è invece relativo alla formazione specifica che, in base all’art.37 del sopracitato d.lgs sulla sicurezza sul lavoro, deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione, al momento del trasferimento o cambiamento di mansioni o ancora quando si introducono nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi .
La durata minima è di 4, 8 oppure 12 ore, a seconda dei rischi riferiti a ciascuna mansione e settore di appartenenza, che possono essere bassi, medio o alti, in base a quanto previsto dalle apposite tabelle:
- Nei settori a rischio basso si prevedono 8 ore: 4 di formazione generale e 4 di formazione specifica
- Nei settori a rischio medio si prevedono 12 ore: 4 di formazione generale e 8 di formazione specifica
- Nei settori a rischio alto si prevedono 16 ore: 4 di formazione generale e 12 di formazione specifica
La formazione prevede per tutti quanti un aggiornamento quinquennale di 6 ore, sempre in base alla valutazione dei profili di rischio.
Tutto questo riguarda la formazione generale e specifica, non l’addestramento, ovvero il "complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro".
Per dirigenti e preposti (personale con compiti direttivi) l’applicazione della formazione dei lavoratori è facoltativa, ma costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7 del decreto legislativo sulla Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (81/2008). La formazione del preposto, inoltre, prevede anche un ulteriore modulo di 8 ore.
La formazione dei dirigenti è completamente diversa da quella prevista per lavoratori e preposti. Si articola in 4 moduli: giuridico normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.Ogni modulo prevede una serie di materie specifiche ben dettagliate dall’accordo.
La durata minima della formazione dei dirigenti è di 16 ore e deve essere completata nel giro di 12 mesi.
Quanto all’organizzazione di questi percorsi formativi, ogni corso deve essere caratterizzato dai seguenti elementi:
- Un soggetto organizzatore (che può essere il datore di lavoro)
- Un responsabile del progetto formativo (che può essere il docente)
- Nominativi dei docenti
- Un numero massimo di 35 partecipanti
- Il registro di presenza dei partecipanti
- L’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste
- La declinazione dei contenuti tenendo presenti le differenze di genere, età, provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Per i lavoratori stranieri bisogna verificare la conoscenza della lingua e prevedere, eventualmente, un mediatore culturale o un traduttore.
E’ prevista la possibilità di effettuare i corsi in modalità e-learning solo per i lavoratori, i dirigenti, e i preposti limitatatamente alle prima cinque materie contenutistiche previste dal loro modulo.
Alla fine del percorso di formazione è previsto un certificato, che per i lavoratori viene rilasciato in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione, per preposti e dirigenti oltre alla frequenza almeno del 90% delle ore è previsto un test o colloquio di verifica.
L’attestato, completo di tutti i dati previsti dall’accordo (fra cui soggetto organizzatore del corso, normativa di riferimento, dati anagrafici), costituisce un credito formativo permanente.
I docenti possono essere interni o esterni all’azienda e devono avere un’esperienza almeno triennale di insegnamento o analoga esperienza professionale in materia di sicurezza sul lavoro (quest’ultima può consistere anche nello svolgimento per un triennio di compiti di responsabile del servizio di prevenzione o protezione).
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