Le società di persone non hanno personalità giuridica e agiscono sotto una "ragione sociale" come strumento di individuazione della società e della relativa forma giuridica.
Le caratteristiche comuni delle società di persone sono:
- prevalenza dell'elemento personale (socio) su quello economico (conferimenti)
- non è necessario un capitale minimo per la costituzione
- tutti i soci amministratori possono essere chiamati a rispondere anche con il loro patrimonio personale per i debiti sociali (responsabilità illimitata) e anche della quota di spettanza degli altri soci (responsabilità solidale).
- l'amministrazione può spettare solo ai soci
- qualsiasi modifica dei patti sociale necessita il consenso unanime dei soci.
Società semplice (S.s)
La società semplice è la società di persone a responsabilità illimitata, riservata a tutte le attività economiche non commerciali. E' la tipologia di società più diffusa in agricoltura e per le attività di gestione di beni mobili e immobili.
Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre:
- attribuzione del numero di partita IVA
- iscrizione presso il Registro delle Imprese
- iscrizione all'INPS ed eventualmente all'INAIL
- richiesta eventuale di licenze o autorizzazioni amministrative, sanitarie...
- tenuta di una regolare contabilità
Per la sua costituzione non sono previste forme particolari, può infatti essere costituita anche verbalmente, salvo l'eventuale forma scritta richiesta dalla natura dei beni conferiti (ad esempio il comferimento di immobili determina la necessità dell'atto pubblico notarile).
Società in nome collettivo (Snc)
E' la società di persone in cui tutti i soci sono considerati amministratori. E' tuttavia possibile disciplinare diversamente l'amministrazione sociale prevedendo ad esempio l'amministrazione congiunta o mista (disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione e congiunta per quelle di straordinaria amministrazione).
Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre:
- attribuzione del numero di partita IVA
- iscrizione presso il Registro delle Imprese
- iscrizione all'INPS ed eventualmente all'INAIL
- richiesta eventuale di licenze o autorizzazioni amministrative, sanitarie...
- tenuta di una regolare contabilità
Per la costituzione della società è necessario un atto notarile nella forma di scrittura privata oppure l'atto pubblico.
Società in accomandita semplice (Sas)
La società in accomandita semplice è la società di persone a responsabilità illimitata per i soci accomandatari (cioè coloro che amministrano) e limitata per gli accomandanti (cioè coloro che apportano solo capitale e hanno un rischio d'impresa limitato al conferimento eseguito).
Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre:
- attribuzione del numero di partita IVA
- iscrizione presso il Registro delle Imprese
- iscrizione all'INPS ed eventualmente all'INAIL
- richiesta eventuale di licenze o autorizzazioni amministrative, sanitarie...
- tenuta di una regolare contabilità
Per la costituzione della società è previsto un atto notarile nella forma di scrittura privata autenticata oppure l'atto pubblico.
Con l’introduzione della L. 40/07, le comunicazioni relative all’iscrizione, modificazione e cessazione di un’impresa da effettuare al Registro Imprese, all’Agenzia delle Entrate , all’Inps e all’Inail sono sostituite dalla “Comunicazione Unica” che l’imprenditore effettua solo presso il Registro Imprese territorialmente competente per via telematica.
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