Denuncia e sospensione dell’attività per un periodo prolungato fino a 2 anni. Ecco cosa rischia il barista che somministra bevande alcoliche ai minori di 16 anni. Lo stabilisce la Suprema Corte di Cassazione, sezione V penale, con la sentenza n. 11214 del 22 marzo scorso.
Nel caso di specie le forze dell’ordine, in sede di controllo ad un pubblico esercizio, avevano riscontrato la violazione dell'art. 689 del codice penale, “Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente”, per cui l’esercente di un pubblico spazio di cibi o di bevande, che somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con un’ammenda e la sospensione del suo esercizio. L’esercente, contro non solo la condanna alla pena di 600 euro di ammenda, ma in modo particolare contro la sospensione della licenza per tre mesi, ha proposto ricorso senza successo.
Il Ministero dell'Interno, già con una sua circolare, la n° prot. 14181 del 15 giugno 2011, ha precisato che il codice penale con la previsione contenuta all’articolo 689 c.p., ha voluto tutelare i minori, una fascia particolarmente esposta alle conseguenze e ai rischi connessi all'abuso di sostanze alcoliche. Una previsione questa contenuta nel Codice Rocco, che trova applicazione sia per i pubblici esercizi che i normali negozi, precisa il Ministero degli Interni.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, la sospensione della licenza è pienamente legittima, “quale conseguenza della condanna per il reato contestato, nell'art. 689 cp, norma, quest'ultima, che in quanto evidentemente speciale rispetto alla generale disciplina di cui all'art. 35 cod. pen. consente ed anzi impone l'irrogazione della sanzione per il reato contravvenzionale in esame”.
Legittima, secondo gli Ermellini, anche la durata della sospensione che l’esercente, nel suo ricorso, aveva additato come eccessiva. Se il limite per la sospensione della licenza varia da un minimo di 15 giorni a un massimo di 2 anni, i tre mesi previsti nel caso di specie sono congrui e proporzionati all'evento causato dall’esercente.
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