La sospensione della patente consiste nella privazione della sua validità per un certo periodo di tempo.
La sospensione può essere a tempo indeterminato o determinato.
Sospensione a tempo indeterminato: quando l'interessato risulti temporaneamente privo dei requisiti psico-fisici prescritti dall'art. 119:
- in sede di accertamento sanitario nell'ambito della procedura di conferma di validità;
- a seguito di un provvedimento di revisione.
Il provvedimento è emesso dal Ministero e dura fino a quando l'interessato non produce la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psico-fisici.
Contro il provvedimento è ammesso entro 60 giorni anche il ricorso al TAR competente. Il ricorso al TAR è ammesso anche contro il provvedimento del Ministro.
Sospensione a tempo determinato: la sospensione della patente di guida a tempo determinato viene applicata come sanzione amministrativa accessoria quando il titolare sia incorso nella violazione di norme del Codice.
Sospensione come sanzione amministrativa accessoria di sanzioni amministrative pecuniarie: l'agente che accerta la violazione provvede al ritiro materiale della patente e al rilascio di un permesso provvisorio di guida che consenta di condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato.
Entro 5 giorni dal ritiro la patente deve essere inviata al prefetto territorialmente competente. Questi, nei successivi 15 giorni, emana l'ordinanza, in cui viene indicata la durata della sospensione, che va notificata all'interessato, comunicata al Ministero ed annotata sulla patente. Se il termine di 15 giorni non viene rispettato, l'interessato può ottenere la restituzione della patente
E'ammesso ricorso al prefetto competente territorialmente avverso la sanzione principale.
Sospensione come sanzione amministrativa accessoria di sanzioni penali: per molte violazioni alle norme del Codice punite con sanzioni penali (arresto, ammenda) è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. L'agente o l'organo accertatore ritira immediatamente la patente e trasmette entro 10 giorni il verbale al prefetto. Il prefetto provvede ad
emanare il provvedimento fissandone la durata. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato al Ministero.
I reati possono essere ad esempio:
- trasporto di merci pericolose senza autorizzazione;
- inversione del senso di marcia in autostrada, o attraversamento spartitraffico, o guida in senso opposto a quello consentito;
- guida in stato di ebbrezza;
- guida in stato di alterazione psichica e fisica correlata con l'uso di stupefacenti o psicotrope;
- fuga in caso di incidente;
- circolazione con veicolo sequestrato.
E' ammesso ricorso all'autorità giudiziaria del luogo dove è stata commessa la violazione.
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