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Sospensione unilaterale del rapporto di lavoro

Il lavoratore ha diritto ad avere la retribuzione anche per i periodi di sospensione dal lavoro decisi unilateralmente dal datore di lavoro, il quale riteneva il rapporto di tipo part-time verticale e non subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, in pratica, è stato lo stesso datore di lavoro a rifiutare la prestazione lavorativa, assumendosi di conseguenza i rischi che ne derivano. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 57711 dell’11 aprile 2012, confermando l’orientamento giurisprudenziale già espresso dalla Corte d’Appello di Napoli. La vicenda riguarda una lettrice madrelingua occupata presso l’Università di Napoli, dapprima mediante un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma che successivamente l’Università stessa aveva sospeso per circa due anni, in quanto riteneva che il rapporto fosse da considerare a tempo indeterminato, ma con un part-time verticale. A questo punto, la lavoratrice ha impugnato con ricorso la sospensione ritenendola appunto illegittima, lamentando, dunque, la corresponsione delle retribuzioni non corrisposte per il periodo di sospensione dal lavoro. Secondo la Corte di Cassazione, il rapporto doveva considerarsi a tempo indeterminato sin dal primo contratto, ritenendo insussistente la clausola di lavoro part-time verticale, che non è mai stato sottoscritto dalle parti né desumibile dal concreto atteggiarsi della lavoratrice stessa. Pertanto, giudicando la sospensione del rapporto di lavoro illegittimo e fondato su erronee convinzioni, visto che si trattava di un rapporto pacificamente a tempo indeterminato, non appariva rilevante l’assenza di un messa in mora da parte della lavoratrice, in quanto il datore di lavoro aveva in pratica rifiutato la prestazione della lettrice, quindi si era assunto il rischio delle conseguenze del mancato svolgimento dell’attività lavorativa. In definitiva, i giudici di merito hanno condannato l’Università a corrispondere alla lavoratrice la retribuzione anche per i periodi di sospensione, poiché la stessa aveva offerto la propria prestazione che però era stata rifiutata, risolvendo unilateralmente il rapporto di lavoro.

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