- senza limiti di importo: i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge; i contributi facoltativi versati alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico); quelli versati per il riscatto degli anni di laurea; quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
- per un importo fino a 5.164,57 euro: i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita); i contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
- per un importo fino a 1.549,37 euro: i contributi versati a favore di colf e badanti, per la parte a carico del datore di lavoro.
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione o divorzio ("alimenti"), esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
- le spese sostenute dai disabili per: prestazioni del medico generico; acquisto di medicinali; assistenza specifica; operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;
- il 50 per cento delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri.
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