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Spese deducibili e detraibili 2012

I contributi previdenziali e assistenziali costituiscono una delle principali possibilità di deduzione, per i lavoratori. Sono deducibili:
  • senza limiti di importo: i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge; i contributi facoltativi versati alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico); quelli versati per il riscatto degli anni di laurea; quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
  • per un importo fino a 5.164,57 euro: i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita); i contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
  • per un importo fino a 1.549,37 euro: i contributi versati a favore di colf e badanti, per la parte a carico del datore di lavoro.
Si definiscono erogazioni liberali i versamenti effettuati a favore di organizzazioni non-profit e di istituzioni religiose, commerciali e non commerciali. Sono deducibili:
  • nel limite del 10 per cento del reddito e comunque fino a 70 mila euro, quelli effettuati a favore di: Onlus; associazioni di promozione sociale; fondazioni e associazioni per la tutela dei beni storico-artistici e paesaggistici e per la ricerca scientifica; per le organizzazioni non governative (Ong) operanti nei Paesi in via di sviluppo è ammessa una deduzione aggiuntiva fino al 2 per cento del reddito o, a scelta, una detrazione d'imposta del 19 per cento;
  • fino a 1.032,91 euro, quelle a favore delle istituzioni religiose,
  • quelle a favore di università; fondazioni universitarie; enti di ricerca pubblici; enti parco.
Altre erogazioni liberali sono invece detraibili dall'imposta dovuta, nella misura del 19 per cento. Si veda l'apposita sezione. Sono interamente deducibili dal reddito complessivo:
  • gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione o divorzio ("alimenti"), esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
  • le spese sostenute dai disabili per: prestazioni del medico generico; acquisto di medicinali; assistenza specifica; operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;
  • il 50 per cento delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri.
Le spese sanitarie di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, ecc.) danno diritto ad una detrazione d'imposta del 19 per cento, dopo aver tolto una "franchigia" di 129,11 euro dal loro ammontare complessivo. Se l'insieme delle spese sostenute nell'anno non supera tale importo, non si ha diritto ad alcuna detrazione. Se invece le spese superano, nell'anno, il limite di 15.493,71 euro, è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. Ogni spesa che si intende detrarre va documentata (con fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino). Per i medicinali, si veda la pagina "Le spese mediche detraibili dalle tasse". Sono detraibili al 19 per cento anche le spese sanitarie sostenute per l'assistenza specifica da parte di terapisti, ad esempio in conseguenza di traumi da incidente automobilistico. Sono detraibili al 19 per cento gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario per l'acquisto della casa. Per i mutui stipulati dal 1993 in poi, le detrazioni sono concesse solo per l'acquisto dell'abitazione principale. È possibile detrarre dall'Irpef il 19 per cento delle erogazioni liberali effettuate a favore di:
  • Onlus, per un importo fino a 2.065,83 euro;
  • associazioni di promozione sociale, fino a 2.065,83 euro;
  • iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti nei Paesi non appartenenti all'Ocse, fino a 2.065,83 euro;
  • enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni nel settore dello spettacolo, fino al 2 per cento del reddito dichiarato;
  • istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, a condizione che tali erogazioni non vengano effettuate in contanti;
  • società di mutuo soccorso, per i contributi versati dai soci, fino a 1.291,14 euro;
  • attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale o artistico;
  • partiti e movimenti politici, per importi tra 51,65 e 103.291,38 euro;
  • associazioni sportive dilettantistiche, fino a 1.500 euro;
  • popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (compreso il terremoto dell'Aquila del 2009), anche se avvenuti in altri Stati;
  • Società di cultura La Biennale di Venezia, per un importo fino al 30 per cento del reddito.
Altre spese detraibili al 19 per cento:
  • Premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, per importi fino a 1.291,14 euro;
  • spese sostenute per la frequenza a corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private;
  • rette relative alla frequenza di asili nido, fino a 632 euro, per figli di età tra i tre mesi e i tre anni;
  • spese veterinarie, fino all'importo di 387,34 euro, e limitatamente alla somma che eccede i 129,11 euro;
  • oneri sostenuti per i compensi agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale;
  • iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica;
  • spese per badanti, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, fino a 2.100 euro.
Canoni di affitto/contratti di locazione
  • Spese di affitto per la casa adibita a propria abitazione principale: detrazione complessiva di 300 euro, per redditi fino a 15.493,71 euro, o di 150 euro, per redditi superiori a tale cifra, ma inferiori a 30.987,41 euro. Per i giovani di età tra i 20 ed i 30 anni, la detrazione è di 991,60 euro.
  • Canoni di affitto con contratti di locazione a canone convenzionato: 495,80 euro, per redditi fino a 15.493,71 euro, o 247,90 euro, per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
  • Canoni di affitto stipulati da lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la propria residenza, per motivi di lavoro, in un comune ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente: 991,60 euro, per redditi fino a 15.493,71 euro, o 495,80 euro, per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
  • Canoni di affitto stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza: detrazione sdel 19 per cento, per un importo fino a 2.633 euro.
Spese per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica di edifici Altre detrazioni:
  • Acquisti di frigoriferi e congelatori di classe energetica almeno A+, effettuati fino al 31 dicembre 2010: detrazione d'imposta del 20 per cento, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchi.
  • Acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica e di variatori di velocità (inverter): detrazione d'imposta del 20 per cento, fino ad un valore massimo di 1.500 euro per apparecchio.
Ripartizione delle pese per i figli: Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese vanno suddivise di norma al 50 per cento tra i due genitori. Se si desidera una ripartizione diversa, la relativa percentuale va annotata sul documento comprovante la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta. Non sono più detraibili, per le dichiarazioni 2011 (redditi 2010), le seguenti spese:
  • le spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico per un importo di massimo 250 euro;
  • le spese per l’autoaggiornamento e la formazione sostenute dai docenti.
La documentazione delle spese deducibili (e detraibili) è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva. Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla.

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