- senza limiti di importo: i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge; i contributi facoltativi versati alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico); quelli versati per il riscatto degli anni di laurea; quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
- per un importo fino a 5.164,57 euro: i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita); i contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
- per un importo fino a 1.549,37 euro: i contributi versati a favore di colf e badanti, per la parte a carico del datore di lavoro.
- nel limite del 10 per cento del reddito e comunque fino a 70 mila euro, quelli effettuati a favore di: Onlus; associazioni di promozione sociale; fondazioni e associazioni per la tutela dei beni storico-artistici e paesaggistici e per la ricerca scientifica; per le organizzazioni non governative (Ong) operanti nei Paesi in via di sviluppo è ammessa una deduzione aggiuntiva fino al 2 per cento del reddito o, a scelta, una detrazione d'imposta del 19 per cento;
- fino a 1.032,91 euro, quelle a favore delle istituzioni religiose,
- quelle a favore di università; fondazioni universitarie; enti di ricerca pubblici; enti parco.
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione o divorzio ("alimenti"), esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
- le spese sostenute dai disabili per: prestazioni del medico generico; acquisto di medicinali; assistenza specifica; operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;
- il 50 per cento delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri.
- Onlus, per un importo fino a 2.065,83 euro;
- associazioni di promozione sociale, fino a 2.065,83 euro;
- iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti nei Paesi non appartenenti all'Ocse, fino a 2.065,83 euro;
- enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni nel settore dello spettacolo, fino al 2 per cento del reddito dichiarato;
- istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, a condizione che tali erogazioni non vengano effettuate in contanti;
- società di mutuo soccorso, per i contributi versati dai soci, fino a 1.291,14 euro;
- attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale o artistico;
- partiti e movimenti politici, per importi tra 51,65 e 103.291,38 euro;
- associazioni sportive dilettantistiche, fino a 1.500 euro;
- popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (compreso il terremoto dell'Aquila del 2009), anche se avvenuti in altri Stati;
- Società di cultura La Biennale di Venezia, per un importo fino al 30 per cento del reddito.
- Premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, per importi fino a 1.291,14 euro;
- spese sostenute per la frequenza a corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private;
- rette relative alla frequenza di asili nido, fino a 632 euro, per figli di età tra i tre mesi e i tre anni;
- spese veterinarie, fino all'importo di 387,34 euro, e limitatamente alla somma che eccede i 129,11 euro;
- oneri sostenuti per i compensi agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale;
- iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica;
- spese per badanti, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, fino a 2.100 euro.
- Spese di affitto per la casa adibita a propria abitazione principale: detrazione complessiva di 300 euro, per redditi fino a 15.493,71 euro, o di 150 euro, per redditi superiori a tale cifra, ma inferiori a 30.987,41 euro. Per i giovani di età tra i 20 ed i 30 anni, la detrazione è di 991,60 euro.
- Canoni di affitto con contratti di locazione a canone convenzionato: 495,80 euro, per redditi fino a 15.493,71 euro, o 247,90 euro, per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
- Canoni di affitto stipulati da lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la propria residenza, per motivi di lavoro, in un comune ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente: 991,60 euro, per redditi fino a 15.493,71 euro, o 495,80 euro, per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
- Canoni di affitto stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza: detrazione sdel 19 per cento, per un importo fino a 2.633 euro.
- Acquisti di frigoriferi e congelatori di classe energetica almeno A+, effettuati fino al 31 dicembre 2010: detrazione d'imposta del 20 per cento, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchi.
- Acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica e di variatori di velocità (inverter): detrazione d'imposta del 20 per cento, fino ad un valore massimo di 1.500 euro per apparecchio.
- le spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico per un importo di massimo 250 euro;
- le spese per l’autoaggiornamento e la formazione sostenute dai docenti.
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