Approvato in Senato e passa ora alla Camera, il testo del provvedimento integrativo dei decreti liberalizzazioni e consolidamento dei conti pubblici, il decreto n. 29 del 24 marzo 2012. Dal passaggio al Senato si precisa che nessuna commissione bancaria verrà applicata, se lo scoperto sul conto corrente sarà di misura pari o inferiore ai 500 euro. Lo sconfinamento, però, non dovrà superare i sette giorni consecutivi in ogni trimestre.
L’ok del Senato comporta che la commissione di istruttoria veloce non sarà applicata alle famiglie e ai clienti titolari di conto corrente se dovessero andare in rosso per un importo pari o inferiore ai 500 euro. Una misura derogatoria quindi per quelle famiglie che si trovino in condizioni disagiate. Una misura benefica dunque, ma temporanea, considerato che lo sconfinamento non dovrà superare i 7 giorni consecutivi a trimestre.
Già la manovra Salva Italia, il D.L. n. 201/11 convertito in Legge n. 214/11, ha introdotto la c.d. commissione di istruttoria veloce, ai sensi del comma 2, dell'articolo 117-bis del Tub, il Testo unico bancario. La disposizione in particolare prevede che “a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento”.
La diatriba sulle commissioni bancarie è nata dopo che il Senato ha dato il suo ok a un emendamento presentato dal Pd, al decreto legge sulle liberalizzazioni, il D.L. 1/2012, stabilendo la nullità di tutte le clausole che prevedevano commissioni sulle linee di credito. Un emendamento di fronte al quale i vertici dell’Abi avevano reagito con le dimissioni di massa.
Così in seguito, con il decreto legge n. 29 del 2012 si è accordata alle banche la possibilità di applicare le commissioni sulle linee di credito, a patto che non siano stipulate violando le disposizioni adottate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il c.d. Cicr.
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