La Tares, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi indivisibili comunali, non si applica alle aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e a quelle condominiali. E’ questa la novità introdotta dal decreto legge n. 35 del 2013.
Il decreto legge n. 35 del 2013 ha previsto un’esenzione dal pagamento Tares per particolari locali. In particolari non sono soggette alla Tares le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali, a condizione che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
L’area accessoria o pertinenziale è quella destinata, in maniera permanente e continuativa al servizio del bene principale o che abbia con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale. In particolare sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa e la destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
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