Con l’approvazione del D.D.L. della riforma del lavoro gli ammortizzatori sociali sono pronti a subire un’importante modifica, numerose indennità, disoccupazione non agricola ordinaria, disoccupazione con requisiti ridotti, indennità di mobilità, ecc., saranno ora accorpati in un'unica grande forma di assicurazione: l’ASpI e la mini ASpI. La nuova forma di assicurazione sarà finanziata dai datori di lavoro: mediante un’aliquota dell’1,31% per i dipendenti a tempo indeterminato; e un’aliquota aggiuntiva dell’1,4% per i lavoratori a tempo determinato. Alle predette aliquote va ad aggiungersi un’ulteriore contributo nei confronti delle imprese che risultano in crisi e di certe dimensioni.
E' in arrivo anche la tassa sui licenziamenti. Valida per tutte le cause di interruzione del lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013. L’importo da versare all’INPS è pari al 50% del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale posseduta dal lavoratore negli ultimi tre anni. Anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato, diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato, è dovuto il contributo.
Esistono delle deroghe al versamento del contributo in questione. Innanzitutto non è dovuto fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di ingresso alla mobilità. Inoltre, per il biennio 2013-2015, il ticket non andrà versato nei seguenti casi: licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sociali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale; interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Nei casi di licenziamenti collettivi a decorrere dal 1° gennaio 2017, il contributo va moltiplicato per tre volte qualora la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale.
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