Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2011, per il mese di maggio è pari a 1,778846%. Nel codice civile all’articolo 2120 è stabilito che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata dev’essere rivalutata.
In caso di corresponsione di un’anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata. Per il resto dell'anno, l'aumento si applica solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.
Non è soggetta a rivalutazione la quota di trattamento di fine rapporto versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare. Deve invece essere rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dai lavoratori dipendenti di un’azienda con più di 50 dipendenti, che non aderiscono alla previdenza complementare.
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