Il tirocinio, anche meglio conosciuto come stage, è stato introdotto in Italia per la prima volta dalla legge 24 giugno 1997 n. 196. Secondo la legge 196, lo stage non è in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato. Allo stagista non si applica nessun contratto nazionale, sia per la parte normativa che retributiva.
Questi non ha diritto a retribuzione, contributi previdenziali, ferie retribuite, maternità, congedi, indennità di malattia, scatti di anzianità, non è previsto nessun preavviso in caso di licenziamento o dimissioni.
Ognuna delle parti può inoltre interrompere il rapporto di tirocinio senza preavviso o onere alcuno.
Per i soggetti disoccupati il tirocinio può durare per un massimo di 6 mesi, proroghe comprese. Durata che si estende a 18 mesi per i soggetti disabili, elevabili a 24 mesi per i portatori di handicap di cui alla L. n. 68/1999. Inoltre, l’esperienza formativa può essere svolta una sola volta presso la stessa azienda, indipendentemente dal profilo professionale, dal progetto formativo e dalla collocazione temporale del tirocinio.
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