L’art. 1, co. 491 - 500, della Legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012), introduce delle norme volte al contrasto dei fenomeni speculativi, prevedendo:
- nell’art. 1, co. 491, la tassazione relativa al trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato;
- nell’art. 1, co. 492, introduce la tassazione delle operazioni effettuate su strumenti derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491;
- nell’art. 1, co. 495, introduce un’imposta sulle negoziazion ad alta frequenza relativamente alle operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente azioni o strumenti finanziari partecipativi e le operazioni sui valori immobiliari che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente azioni o strumenti finanziari partecipativi.
Per ciò che riguarda le modalità di versamento relative al trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi si rende necessario distinguere a seconda che nell’operazione intervengano o meno intermediari (comma 494, terzo periodo, articolo 1, Legge di Stabilità per il 2013).
Nel caso in cui non intervegano intermediari l’imposta è versata direttamente dal contribuente.
Nel caso in cui intervegano intermediari (banche, società fiduciarie, imprese di investimento) saranno questi ultimi obbligati al versamento. Anche nel caso in cui l’intermediario sia un soggetto non residente questo sarà tenuto al versamento dell’imposta tramite la nomina di un rappresentante fiscale.
Qualora nell’operazione intervengano più intermediari, obbligato al versamento sarà il soggetto che riceve direttamente l’ordine di esecuzione.
In tutti i casi, l’imposta andrà versata entro il 16 del mese successivo a quello cui avviene il trasferimento della proprietà.
Stesso scenario per le modalità di versamento dell’ imposta sui derivati, con l’unica differenza che l’imposta andrà versata entro il 16 del mese successivo a quello di conclusione del contratto. In tal caso, si rinvia al comma 494 che regola i termini di versamento delle imposte sui derivati e sulle azioni e strumenti partecipativi, in quanto compatibili.
Dunque, in attesa del decreto attuativo e dei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che chiariscano le procedure operative da adottare per l’assolvimento dell’imposta, il quadro riguardante termini e modalità di versamento della Tobin Tax va completato con l’analisi dell’ultimo periodo del comma 497, art. 1, legge di stabilità per il 2013, il quale dispone che le imposte dovute per le operazioni oggetto di analisi, effettuate fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 500 (30 Aprile 2013, dato che il decreto attuativo andrà emanato entro il 31/01/2013) è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data (16/10/2013).
Hai trovato interessante l’articolo “Tobin Tax: termini e modalità di versamento”?
Nelle diverse sezioni del portale, puoi trovare news ed approfondimenti per comprendere meglio il contesto in cui viviamo.
Fisco e finanza, economia, lavoro ed attualità: come nel caso della categoria Fisco e Tasse seleziona quella di tuo interesse e non perdere gli articoli che abbiamo selezionato per te, scoprili subito.
Buona lettura!
Provenienza della fotografia freepik
Le fotografie appartengono ai rispettivi proprietari. La rete di clo: il portale delle aziende italiane non rivendica alcuna paternità e proprietà ad esclusione di dove esplicitata.
Vi invitiamo a contattarci per richiederne la rimozione qualora autori..