Per le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center «outbound», le imprese potranno far ricorso a co.co.co. senza dover prevedere un progetto.
L'articolo 24-bis del ddl di conversione del dl sviluppo introduce una deroga direttamente nel dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi) con questa novità: per le attività di «call center outbound» non è richiesta, in caso di instaurazione di co.co.pro., l'individuazione di progetti specifici né tutte le altre condizioni della riforma Fornero, ma la legittimazione delle collaborazioni verterà «sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento».
Le attività «outbound» sono quelle in cui è il lavoratore a effettuare chiamate a terzi (a differenza delle attività «inbound» dove il lavoratore è tenuto a rispondere alle chiamate dell'utenza). Ma le novità per i call center non finiscono. Con riferimento alle attività di call center svolte con almeno 20 dipendenti, infatti, l'articolo 24-bis prevede ancora la non applicazione degli incentivi della legge n. 407/1990 (sgravio contributivo) alle aziende che delocalizzino all'estero. Stabilisce ancora l'obbligo per le aziende che decidano di spostarsi fuori dal territorio nazionale di darne comunicazione almeno 120 giorni prima al ministero del lavoro e al garante privacy. Stabilisce infine che il cittadino destinatario di una chiamata deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore è fisicamente collocato. Per il mancato rispetto delle precedenti norme è prevista la sanzione pecuniari di 10 mila euro a giornata di violazione.
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