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Unico 2012: saldo 2011 e acconto 2012

Secondo quanto disposto dalle istruzioni alla compilazione del Mod. UNICO 2012, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relative al saldo 2011 ed al 1° acconto 2012 devono essere versate:
  • entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugno, infatti, cade di sabato ed il 17 giugno cade di domenica);
  • entro il 18 luglio 2012 (ossia 30 giorni dal 18 giugno), con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, il termine di versamento è legato alla data di approvazione del bilancio. In particolare:
  • se il bilancio è approvato entro i 120 gg. dalla chiusura del periodo d’imposta: versamento delle imposte entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
  • se il bilancio è approvato oltre i 120 gg. dalla chiusura del periodo d’imposta, ma entro il termine straordinario di 180 gg.: versamento delle imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • se il bilancio NON è approvato entro il termine ordinario di 120 gg. dalla chiusura del periodo d’imposta: versamento delle imposte entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
  • se il bilancio NON è approvato entro il termine straordinario di 180 gg. dalla chiusura del periodo d’imposta: versamento delle imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio.
I contribuenti possono optare per la rateizzazione, suddividendo il debito d’imposta in un numero definito di rate. Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o no di partita IVA e sulla base della data del 1° versamento. I soggetti titolari di partita IVA devono versare:
  • la 1° rata entro il 18 giugno 2012, ovvero entro il 18 luglio 2012 con maggiorazione dello 0,40%;
  • le rate successive entro il giorno 16 di ciascun mese, purché l’ultima rata sia versata a novembre. Ogni singola rata successiva alla prima deve essere aumentata di un importo a titolo di interessi pari al 4% annuo, e quindi pari allo 0,33% mensile.
I soggetti non titolari di partita IVA devono versare:
  • la 1° rata entro il 18 giugno 2012, ovvero entro il 18 luglio 2012 con maggiorazione dello 0,40%;
  • le rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese, purché l’ultima rata sia versata a novembre. Anche in questo caso, la rateizzazione comporta l’applicazione dell’interesse in misura pari allo 0,33% mensile.
Per il versamento delle imposte va obbligatoriamente utilizzato il Modello F24, riportando gli appositi codici tributo che distinguono il versamento. La presentazione di tale modello deve avvenire in modo diverso a seconda che il contribuente sia o meno titolare di partita IVA:
  • i soggetti non titolari di partita IVA possono presentare il Mod. F24 cartaceo presso un qualsiasi istituto di credito convenzionato ubicato nel territorio italiano, concessionario o agenzia postale abilitata; nulla vieta a tali soggetti, tuttavia, di avvalersi delle modalità telematiche;
  • i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati, invece, a presentare il Mod. F24 in via telematica:
  1. direttamente, utilizzando:
  • il servizio telematico Fisconline o Entratel, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • il servizio “Home banking/Remote Banking”, messo a disposizione dalla banca presso la quale il contribuente detiene il conto corrente;
    2. tramite un intermediario abilitato, utilizzando:
  • il servizio telematico Entratel;
  • il servizio “Home banking/Remote Banking”.

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