Il contribuente non paga le sanzioni pecuniarie amministrative se dimostra che le violazioni sono state commesse per colpa del professionista incaricato degli adempimenti fiscali.
È questo il principio di diritto ribadito dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 126/01/12.
La controversia ha tratto origine da una cartella di pagamento per IVA e IRAP emessa ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Dal controllo formale erano emerse imposte da pagare che, in realtà, non erano dovute in virtù della posizione a credito del contribuente, risultante dal periodo d'imposta precedente; credito non riconosciuto dall’Ufficio a causa del mancato invio del Modello 770. Dal che l’accertamento di maggiori imposte e l’irrogazione di sanzioni.
Davanti ai giudici tributari il contribuente imputava il mancato invio della dichiarazione al commercialista di fiducia, che nel frattempo era stato denunciato in sede penale. Dal canto proprio l’Ufficio, pur avendo annullato in autotutela le maggiori imposte, insisteva nella richiesta di pagamento delle sanzioni, attesa l’assenza di una sentenza che avesse accertato “in concreto” la responsabilità del professionista. La “denuncia – querela” sporta dal contribuente non era infatti sufficiente per l’esonero dalle sanzioni.
Nel confermare la sentenza di prime cure, di annullamento della cartella impugnata, la CTR Lombardia ha osservato che “sia o non sia vero che una mera denuncia-querela, per quanto circostanziata, non basti a conferire valenza sicura all'emersa responsabilità di un professionista, rimane comunque documentalmente provato e ragionevolmente affermabile il fatto che non appena emersa l'esistenza di problemi legati al sopravvenuto inadempimento della professionista che da oltre vent'anni si occupava della materia tributaria di suo interesse”, il contribuente avesse avviato col Fisco “un rapporto collaborativo volto a chiarire i problemi accennati e a fornire prontamente soluzioni”. Circostanza dimostrata anche dall'autotutela presentata e dallo sgravio parziale ottenuto. Pertanto, “nel contesto di leale e proficua collaborazione, il rigorismo formale sotteso al gravame non è giustificabile” e va riconosciuta “la scusabilità di eventuali profili di colpa” del contribuente, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 (in senso analogo Cass. sent. n. 8630/2012. Difforme, Cass. sent. 12473/2010). Insomma, in assenza di “colpa” l’applicazione delle sanzioni è illegittima.
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