Entro il 31 luglio prossimo, i commercianti che avevano già inviato al Fisco la comunicazione preventiva per la deroga all’uso del contante nelle vendite a stranieri, dovranno inoltrare un nuovo modello indicando anche gli estremi del conto corrente sul quale transiteranno le somme ricevute. Si ricorda che il D.L. 16/2012 prevede una deroga fino a un importo di 14.999,99 euro mentre in precedenza non era previsto alcun limite quantitativo, con la conseguenza che per i pagamenti effettuati in denaro contante in misura pari o superiore a 15mila euro, il turista straniero sarà destinatario di una sanzione da un minimo che va dall'1 al 40 per cento della somma di denaro trasferita. La stessa sanzione potrà essere irrogata al commerciante o all'agenzia turistica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate.
La deroga alle limitazioni dell’uso del contante previste dalla normativa antiriciclaggio, è stata introdotta per non ostacolare le transazioni commerciali con gli stranieri.
La deroga è prevista per le sole persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, diversa da quella di uno dei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo e comunque diversa da quella di uno dei Paesi Ue. È anche necessario che lo straniero che viene in Italia sia residente fuori dal territorio dello Stato.
Con riferimento alla procedura da seguire è necessaria una fotocopia del passaporto del cliente e un'apposita autocertificazione in cui si attesta che l'acquirente o il committente non è cittadino italiano, e non è cittadino di uno dei Paesi della Ue o dello Spazio economico europeo e che abbia la residenza al di fuori del territorio italiano
Dopo questi adempimenti il commerciante, nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione deve versare il denaro incassato in un conto corrente a lui intestato. Il commerciante dovrà consegnare in banca copia della ricevuta della comunicazione inviata preventivamente alle Entrate nella quale si manifesta la volontà di aderire alla deroga all'uso del contante.
La comunicazione deve essere effettuata preventivamente utilizzando il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, e inoltre ora bisognerà anche indicare gli estremi del conto corrente. Chi ha già effettuato in passato la comunicazione utilizzando il modello superato, che non consentiva la comunicazione dei predetti estremi, dovrà ora ripetere la comunicazione con gli estremi del conto entro la scadenza del 31 luglio prossimo.
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