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Usucapione

Usucapione, regolamentato dall'art. 1158 e successivi del codice civile, è l'acquisizione del diritto di proprietà di un bene immobile e degli altri diritti reali di godimento, grazie al possesso continuato per 20 anni. Il periodo è ridotto a 10 anni per l'usucapione abbreviato (art. 1159 c.c.). I due requisiti sempre indispensabili per l’avverarsi dell’usucapione sono il possesso della cosa e il trascorrere di un determinato periodo di tempo. Il possesso ad usucapionem deve avere determinate caratteristiche
  • deve essere continuato e non interrotto: è interrotto quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno;
  • deve essere pacifico e pubblico: non acquistato cioè in modo violento o clandestino;
  • deve essere inequivoco: deve cioè consistere in modo né dubbio né incerto nell’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Secondo la giurisprudenza è molto difficile usucapire un immobile. E' necessario infatti non solo un possesso esclusivo esteso a tutto l'immobile e inconciliabile con la possibilità di possesso da parte degli altri comproprietari, ma anche degli atti o comportamenti inequivoci con i quali si esteriorizzi (si "faccia vedere", si comunichi, agli altri comproprietari) la volontà di essere l'unico possessore e di escluderli dalla proprietà e dall'uso dell'immobile. L'usucapione non opera se il suo decorso è sospeso o interrotto.  Tra le cause di interruzione figurano la notificazione dell'atto con cui inizia il giudizio (art. 2943 c.c.), e il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore (art. 2944 c.c.).

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