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Veicoli aziendali: novità

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Con la legge di stabilità 2014 sono state apportate alcune modifiche alle regole di deducibilità fiscale dei contratti di leasing . Dove il contratto abbia ad oggetto beni mobili, i relativi canoni di locazione sono deducibili solo a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ad 1/2 del normale periodo di ammortamento del bene stesso, precedentemente era di 2/3. Tale regola generale presenta un’eccezione con riferimento ai canoni di locazione finanziaria per l’acquisto dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), T.U.I.R., ovvero per tutti i veicoli diversi da quelli adibiti ad uso pubblico o destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’esercizio dell’impresa (veicoli delle scuole guida o degli autonoleggi) e da quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Al fine della deducibilità del canone occorre poi determinare la misura in cui esso può essere dedotto: per i veicoli adibiti ad uso pubblico o destinati ad essere utilizzati come esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa, il canone di leasing è interamente deducibile; per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, il canone di leasing è deducibile nella misura del 70%,il rimanente 30% deve essere tassato al dipendente per i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio, il canone di leasing è deducibile nella misura dell’80% proporzionalmente al costo massimo dei veicoli di euro 25.822,84; la deducibilità dei costi relativi ad autovetture e autocaravan a uso aziendale o professionale è passata prima dal 40% al 27,5% e poi al 20% a partire dal 1° gennaio 2013 con riguardo ai costi di acquisizione, canoni di leasing, costi di locazione e noleggio. In caso l’acquisto del bene avvenga con finanziamento gli interssi passivi potranno essere dedotti:
  • interamente, se i mezzi di trasporto  sono “destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa o adibiti a uso pubblico;
  • nella misura del 20% del loro ammontare (80% qualora utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio) se riferibili ai mezzi di trasporto richiamati nel comma 1, lettera b), dell’articolo 164 T.U.I.R.; dedotti nella misura del 70% se sostenuti relativamente a mezzi di trasporto “dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta”.

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