- sostituisce tutte le tasse di concessione governativa che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno di riferimento, anche nel caso in cui tali formalità avvengano prima del pagamento della tassa stessa (cioè nel periodo dal 1° gennaio alla data di versamento della tassa);
- è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine; il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- è deducibile ai fini IRES e IRAP.
- le società in liquidazione ordinaria;
- le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare.
- le società di capitali già dichiarate fallite;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
- le società cooperative e le società di mutua assicurazione.
- se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo non superiore a € 516.456,90: è dovuta una tassa annuale di misura pari a € 309,87;
- se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo superiore a € 516.456,90: è dovuta una tassa annuale di misura pari a € 516,46.
- il versamento relativo all’anno di inizio attività: va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Ufficio del Registro di Roma - Tasse concessioni governative, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (modello AA7/10), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento;
- il versamento per gli anni successivi al primo: va effettuato entro il 16 marzo dell’anno di riferimento utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice tributo “7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali”, e indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.
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