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Visita medica per stagionali e occasionali

Il D.M. del 27 marzo 2013 chiarisce che per i lavoratori stagionali e occasionali è necessaria la visita medica preventiva all’ASL a cura e spese del datore di lavoro. Essa ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici. I destinatari del suddetto D.M. sono: i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a 50 nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali; i lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.

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